
dell'Avv. Fabrizio Gareggia
(tratto da fabriziogareggia.wordpress.com) La disciplina dei c.d. “ausiliari del traffico” è disciplinata dai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 127/97 e dall’articolo 68 della relativa legge di interpretazione autentica, n.488/99.
La normativa richiamata consente ai comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, previa espressa autorizzazione sindacale, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 142/90 (ora Dlgs 267/2000).
I soggetti così individuati sono, inoltre, conferite le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada.
Il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 C.d.S. i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile: quindi il verbale farà piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dei citati commi 132 e 133.
Per venire al nodo centrale della questione posta, si può dire che – ad una interpretazione letterale della norma – un dipendente di altra società non concessionaria della gestione dei parcheggi non può accertare e contestare violazioni in materia di sosta di autoveicoli, quand’anche vi sia una “convenzione” per l’espletamento di tale servizio con la effettiva concessionaria.
Un fondamento a tale ricostruzione può essere rinvenuto nella definizione di lavoratore dipendente: tale è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Quindi il dipendente di altro imprenditore manca dei requisiti propri per essere considerato dipendente della società concessionaria, quand’anche questa abbia esternalizzato il servizio di accertamento.
E’ opportuno precisare che una tale argomentazione potrebbe non essere ritenuta sufficiente dal Giudice di Pace per l’annullamento del verbale e, soprattutto, che occorrerebbe conoscere con precisione il contenuto della convenzione tra concessionaria e impresa che svolge l’attività di accertamento.
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