Egregio Avvocato, sono separato da più di due anni da mia moglie, abbiamo fatto una separazione consensuale dove le ho riconosciuto l’assegno di mantenimento, nonché il mantenimento ai miei figli, in più mi sono accollato tutte le spese relative ai loro bisogni. Dopo due anni la mia situazione patrimoniale è cambiata, visto che ho perso il mio lavoro, come è cambiata anche la situazione personale di mia moglie, proprio per questo le volevo chiedere se era possibile, ed in che modo, poter modificare i patti della separazione. La ringrazio anticipatamente. Distinti Saluti Franco.
Caro Franco, la modifica delle condizioni di separazione, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., può essere chiesta solo nel caso in cui si verifichino circostanze nuove, di fatto e di diritto, che la giustificano. Tale modifica può interessare sia le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, sia quelle relative alla prole ed alla casa familiare. Il Giudice provvederà mediante decreto, avente la natura di sentenza, che dovrà essere debitamente motivato, avverso il quale è ammesso il reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 739, I comma c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
La separazione personale dei coniugi è regolata dal codice civile (artt. 150 ss.), dal codice di procedura civile (artt. 706 ss.) e dalla legge speciale sul divorzio (n. 898 del 1970 detta anche Legge Fortuna-Baslini). La separazione può essere consensuale o giudiziale. La prima si caratterizza per la celerità e la brevità del giudizio: infatti con essa i coniugi raggiungono un accordo su tutte le questioni, dall'affidamento dei figli agli aspetti più strettamente patrimoniali; tale accordo, che deve essere confermato davanti al Presidente del Tribunale, ha efficacia e validità con la c.d. omologazione del Tribunale (art 158, I comma c.c.); l’omologazione, che è atto necessario, consiste in un controllo nel merito delle condizioni della separazione, in particolar modo relativamente all’interesse dei figli minori. A differenza della separazione consensuale che prevede un accordo dei coniugi, quella giudiziale (art. 151 c.c.) delega al Tribunale le decisioni sui molteplici aspetti dell'interruzione del rapporto, in quanto i coniugi non riescono a trovare un punto d’incontro. Il presidente, all’esito della comparizione dei coniugi, che è finalizzato comunque al tentativo di conciliazione con conseguente abbandono della domanda (art. 154 c.c.) ed estinzione del giudizio, pronuncia anche d’ufficio, con ordinanza comunicata al p.m. (art. 709 c.c.) i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione dinanzi a questi. La separazione giudiziale può essere pronunciata con o senza addebito, con conseguenze di tipo patrimoniale circa il mantenimento (art. 156, I comma, c.c.) e i diritti successori del coniuge separato (artt. 548, 585 c.c.). Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre in ogni momento la revoca o la modifica dei provvedimenti presi in precedenza.
Nel nostro caso specifico, proprio il cambiamento del precedente stato di fatto fa si che si possano chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti sia i coniugi che la prole. In particolar modo, caro Franco, dopo che ti sei separato consensualmente da tua moglie e dopo l’avvenuta omologazione da parte del Giudice (art. 158, I comma c.c.), a causa del sopraggiungere di nuove situazioni il giudice può decidere di rivedere patti di separazione. A seguito della perdita del tuo lavoro, che ha influito sulla tua situazione economica ed a seguito di una nuova situazione economica-affettiva di tua moglie, può verificarsi il caso che quest’ultima non abbia più bisogno del tuo mantenimento ma è pienamente capace di provvedere ai propri bisogni economici.
Pertanto, il ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. può essere presentato tanto nel caso di separazione giudiziale, quanto in quella consensuale. La modifica delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto. Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro. Il codice di procedura civile all’art. 710 prevede espressamente, che le parti possono sempre chiedere, con le forme dei procedimenti camerali, la modificazione dei provvedimenti riguardanti sia i coniugi, sia la prole; quando il procedimento di revisione non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori, sempre rivedibili nel corso del procedimento. Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole. Inoltre, l'art. 155 ter c.c. stabilisce che "i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l' affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell'assegno di mantenimento". Bisogna comunque menzionare che a seguito dell’introduzione nel 2006 della legge n. 54, è previsto, inoltre, che ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge sull'affidamento condiviso, dopo la conclusione del procedimento di separazione, sia consensuale che giudiziale. Il genitore interessato ad ottenere la modifica di una condizione della separazione stabilita prima dell'entrata in vigore (16 marzo 2006) della legge sull'affidamento condiviso, deve instaurare il procedimento previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile.
Il ricorso presentato da uno dei coniugi, è improponibile se presentato prima che la sentenza di separazione dei coniugi sia passata in giudicato. Infatti, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione (giudiziale) dei coniugi può essere domandata solo dopo il passaggio in giudicato di tale pronuncia: ''tale evento costituisce così un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, cosicché la sua sussistenza deve essere accertata con riferimento al momento della domanda, senza che assuma rilievo l'eventuale sopravvenienza nel corso del processo” (Cass. Sez. Unite, 27.7.1993, n. 8389; Cass. 22.4.2002, n. 5861).
Spero di aver risposto esaurientemente alla tua domanda e come sempre dico se hai ancora dei dubbi e delle perplessità non esitare a contattarmi.
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